IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione,  come
modificato dalla legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3,  con
riferimento  ai  principi  di  unita',  continuita'   e   completezza
dell'ordinamento giuridico; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  come
sostituito dall'articolo 1  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,
recante interventi urgenti in materia di qualita' della  regolazione,
riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione  per
il 2001; 
  Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante  interventi  urgenti
in materia di  qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed   in
particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il  riassetto
delle disposizioni in materia di assicurazioni  private,  cosi'  come
modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio  2004,  n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione di dati personali; 
  Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63,  recante  regolamento
per la esecuzione del regio decreto-legge 29  aprile  1923,  n.  966,
concernente l'esercizio delle assicurazioni private; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449; 
  Vista la legge 24 dicembre  1969,  n.  990,  recante  assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n.  857,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante  modifica
della    disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria     della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti; 
  Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  1978,  n.  738,   recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del  personale  delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; 
  Vista la legge 7  febbraio  1979,  n.  48,  recante  istituzione  e
funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  concernente  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Vista la legge 28 novembre 1984,  n.  792,  recante  istituzione  e
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; 
  Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante  disciplina  della
coassicurazione comunitaria; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  242,   recante   disciplina
dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  per
danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica  dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o  registrati  in  Stati
esteri; 
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi; 
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
attuazione delle direttive 84/641/CEE,  87/343/CEE  e  87/344/CEE  in
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e  cauzioni
e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della  legge
29 dicembre 1990, n. 428; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di  attuazione
della   direttiva   88/357/CEE,   concernente   coordinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e  alla
fissazione  delle  disposizioni  volte   ad   agevolare   l'esercizio
effettivo della libera prestazione  di  servizi  e  che  modifica  la
direttiva 73/239/CEE; 
  Vista la legge 17 febbraio 1992,  n.  166,  recante  istituzione  e
funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi   per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  19  aprile  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante
minimi   di   garanzia   per   l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante regolamento  recante  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; 
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.  35,  recante  misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di  recepimento
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione  diretta  sulla
vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di  recepimento
della direttiva 92/49/CEE del Consiglio,  del  18  giugno  1992,  che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione  sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di  attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e  consolidati
delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma  degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343,  di  attuazione
della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della  vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; 
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati; 
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di  attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare  sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; 
  Vista la legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure  per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  93,  di  attuazione
della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento  e  liquidazione
delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di  attuazione
della  direttiva  2000/26/CE  in  materia  di   assicurazione   della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di  autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione
della direttiva 2002/12/CE e della direttiva  2002/13/CE  concernenti
il  margine  di  solvibilita'   delle   imprese   di   assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e  nei  rami  diversi  dall'assicurazione
sulla vita; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di  esercizio
delle opzioni  previste  dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di  attuazione
della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa  alla  vigilanza  supplementare  sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e  sulle  imprese  di
investimento appartenenti ad  un  conglomerato  finanziario,  nonche'
all'istituto   della   consultazione   preliminare   in    tema    di
assicurazioni; 
  Vista  la  direttiva  2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25  novembre
2004; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato in data 1° giugno 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 settembre 2005; 
  Sulla proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto  con  il  Ministro
per la funzione pubblica,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono
per: 
    a)  assicurazione  contro  i  danni:  le  assicurazioni  indicate
all'articolo 2, comma 3; 
    b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le  operazioni
indicate all'articolo 2, comma 1; 
    c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei  rischi
effettuata da un'impresa di assicurazione; 
    d) attivita'  riassicurativa:  l'assunzione  e  la  gestione  dei
rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o la  retrocessione  dei
rischi effettuata da un'impresa di riassicurazione; 
    e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di  servizi  o
rischio assunto in regime di  liberta'  di  prestazione  di  servizi:
l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento  situato  nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con  contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
altro Stato  membro  o  il  rischio  che  un'impresa  assume  da  uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato  membro  diverso  da
quello in cui e' ubicato il rischio; 
    f) attivita' in regime  di  stabilimento  o  rischio  assunto  in
regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa  esercita  da  uno
stabilimento situato nel territorio di  uno  Stato  membro  assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero,  se  persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il  rischio  che  un'impresa
assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato  membro
in cui e' ubicato il rischio; 
    g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e  gli  altri  operatori
del settore assicurativo; 
    h)  carta  verde:  certificato  internazionale  di  assicurazione
emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la  raccomandazione  n.  5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali
del comitato dei trasporti interni della  Commissione  economica  per
l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
    i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni; 
    l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    m)  CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici
S.p.A.; 
    n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari  o  altre  parti
lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l'impresa  di
assicurazione e derivante da  un  contratto  di  assicurazione  o  da
operazioni di cui  all'articolo  2,  commi  1  e  3,  nell'ambito  di
attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti  in
riserva per  la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi  diritto
allorquando alcuni elementi del debito non  sono  ancora  conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi  detenuti
da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle  procedure  di
liquidazione   dell'impresa   stessa,   in   seguito   alla   mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni,
in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; 
    o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che
ha almeno il compito di rimborsare, entro i  limiti  dell'obbligo  di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo
non  identificato  o  per  il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento
dell'obbligo di assicurazione; 
    p) Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  caccia:  il  fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; 
    q) Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  strada:  il  fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; 
    r)  grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi   rischi   quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,  qui  di  seguito
indicati: 
      1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali),  7  (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili)  e  12  (r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 
      2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato  eserciti
professionalmente    un'attivita'    industriale,    commerciale    o
intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 
      3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai  beni),  10  (r.c.
autoveicoli  terrestri),  12  (r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e
fluviali) per quanto riguarda i  natanti  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 123,  13  (r.c.  generale)  e  16
(perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di  almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale  dell'attivo  dello  stato
patrimoniale risulti superiore ai  seimilionieduecentomila  euro;  2)
l'importo    del    volume    d'affari    risulti    superiore     ai
dodicimilionieottocentomila  euro;  3)  il  numero   dei   dipendenti
occupati  in  media  durante  l'esercizio  risulti   superiore   alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente
parte di un gruppo tenuto a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
condizioni di cui sopra si riferiscono al  bilancio  consolidato  del
gruppo; 
    s) impresa: la societa' di  assicurazione  o  di  riassicurazione
autorizzata; 
    t) impresa di  assicurazione:  la  societa'  autorizzata  secondo
quanto  previsto  nelle  direttive   comunitarie   sull'assicurazione
diretta; 
    u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero  impresa
di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e
la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente  sede
legale  in  uno  Stato   terzo,   autorizzata   all'esercizio   delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; 
    v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente  sede
legale e amministrazione - centrale in uno Stato  membro  dell'Unione
europea diverso dall'Italia o  in  uno  Stato  aderente  allo  Spazio
economico  europeo,  autorizzata  secondo   quanto   previsto   nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; 
    z) impresa di  assicurazione  extracomunitaria:  la  societa'  di
assicurazione avente sede legale e amministrazione  centrale  in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo  Spazio
economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
delle operazioni di cui all'articolo 2; 
    aa)  impresa  di  partecipazione   assicurativa:   una   societa'
controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste
nell'assunzione  di  partecipazioni  di  controllo,   nonche'   nella
gestione e valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se  le  imprese
controllate  sono  esclusivamente   o   principalmente   imprese   di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese  di
riassicurazione, sempre che almeno una  di  esse  sia  un'impresa  di
assicurazione avente sede legale nel territorio  della  Repubblica  e
che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista  secondo
le  rilevanti   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario   sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario; 
    bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista:  una  societa'
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da
un'impresa di partecipazione  assicurativa,  sempre  che  almeno  una
delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione  avente
sede legale nel  territorio  della  Repubblica  e  che  non  sia  una
societa' di partecipazione finanziaria  mista  secondo  le  rilevanti
disposizioni    dell'ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza
supplementare  delle  imprese   appartenenti   ad   un   conglomerato
finanziario; 
    cc)  impresa  di   riassicurazione:   la   societa'   autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una  impresa  di
assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria,  la
cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; 
    dd)  ISVAP:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo; 
    ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni; 
    ff)  localizzazione:  la  presenza  di  attivita'  mobiliari   ed
immobiliari all'interno del territorio di  un  determinato  Stato.  I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel  quale  gli
stessi sono esigibili; 
    gg)  margine   di   solvibilita'   disponibile:   il   patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno  prevedibile  ed  al  netto
degli elementi immateriali; 
    hh) margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare  minimo  del
patrimonio netto del quale l'impresa dispone  costantemente,  secondo
quanto  previsto  nelle  direttive   comunitarie   sull'assicurazione
diretta; 
    ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario  autorizzato  o
riconosciuto ai sensi della parte III,  titolo  I,  del  testo  unico
dell'intermediazione  finanziaria,  nonche'  i   mercati   di   Stati
appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e  disciplinati
da disposizioni  adottate  o  approvate  dalle  competenti  autorita'
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a  quelli  dei  mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; 
    ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata  alla  navigazione
marittima, fluviale o lacustre  e  che  e'  azionata  da  propulsione
meccanica; 
    mm)  Organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo  istituito
presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
    nn) partecipazioni: le azioni, le quote  e  gli  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; 
    oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il
controllo della societa' e le partecipazioni individuate  dall'ISVAP,
in conformita' ai principi stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal
Ministro  delle  attivita'  produttive,  con  riguardo  alle  diverse
fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto  e  degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa'; 
    pp) portafoglio del lavoro diretto italiano:  tutti  i  contratti
stipulati da imprese  di  assicurazione  italiane,  ad  eccezione  di
quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; 
    qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i  contratti,
ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di
imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e'
essa stessa impresa italiana o  stabilimento  in  Italia  di  imprese
aventi la sede legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte
del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati,  nel  caso  in
cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale  in  altro
Stato. I contratti  stipulati  da  imprese  italiane  attraverso  uno
stabilimento costituito in altro Stato si considerano  facenti  parte
del portafoglio estero; 
    rr)  principi  contabili  internazionali:  i  principi  contabili
internazionali e le  relative  interpretazioni  adottati  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento  (CE)  n.  1606/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 
    ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita
o nei rami danni come definiti all'articolo 2; 
    tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un  insieme
omogeneo  di  rischi  od  operazioni  che  descrive  l'attivita'  che
l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; 
    uu)   retrocessione:   cessione    dei    rischi    assunti    in
riassicurazione; 
    vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di  assicurazione
o di riassicurazione e che  effettua  direttamente,  in  tutto  o  in
parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; 
    zz) stabilimento: la  sede  legale  od  una  sede  secondaria  di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 
    aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;  uno  Stato
aderente  all'accordo  di  estensione  della  normativa   dell'Unione
europea in materia, fra l'altro, di  circolazione  delle  merci,  dei
servizi e  dei  capitali  agli  Stati  appartenenti  all'Associazione
europea di libero scambio firmato  ad  Oporto  il  2  maggio  1992  e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
    bbb) Stato membro: uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo,  come  tale  equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea; 
    ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera
bbb)  nel  quale  il  contraente  ha  il  domicilio,  ovvero,  se  il
contraente e' una persona giuridica, lo Stato  di  cui  alla  lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; 
    ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla
lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb); 
    eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui  alla  lettera
bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; 
    fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
      1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i  beni,
quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e
beni mobili in essi contenuti,  sempre  che  entrambi  siano  coperti
dallo stesso contratto di assicurazione; 
      2) lo Stato di  cui  alla  lettera  bbb)  di  immatricolazione,
quando l'assicurazione riguardi veicoli  di  ogni  tipo  soggetti  ad
immatricolazione; 
      3) lo Stato di cui alla lettera bbb)  in  cui  l'assicurato  ha
sottoscritto il contratto, quando abbia durata  inferiore  o  pari  a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad  una
vacanza; 
      4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha  il
domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale  si  riferisce  il  contratto,  in
tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
    ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione  europea
o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui  e'  situata
la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio; 
    hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo; 
    iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste: 
      1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 
      2) una partecipazione, detenuta direttamente o per  il  tramite
di  societa'  controllate,  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur restando  al  di  sotto  del
limite sopra indicato, da' comunque  la  possibilita'  di  esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante; 
      3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto,  o  comunque  sono  sottoposte  a
direzione unitaria in virtu'  di  un  contratto  o  di  una  clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti
in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono  legami
importanti e durevoli di riassicurazione; 
      4)   un   rapporto   di   carattere   tecnico,   organizzativo,
finanziario, giuridico e  familiare  che  possa  influire  in  misura
rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo'
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami,  al  fine
di evitare  situazioni  di  ostacolo  all'effettivo  esercizio  delle
funzioni di vigilanza; 
    lll) testo unico bancario: il decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    mmm) testo unico  dell'intermediazione  finanziaria:  il  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
    nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni  sul
lavoro  e  le  malattie  professionali:  il  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; 
    ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito  dalle  imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare  il  ramo  responsabilita'
civile  autoveicoli  che  e'  stato  abilitato  all'esercizio   delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel  territorio  della
Repubblica  ed  allo  svolgimento  degli   altri   compiti   previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano; 
    ppp)Ufficio   nazionale   di   assicurazione:    l'organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente  alla  raccomandazione
n. 5 adottata il 25 gennaio  1949  dal  sottocomitato  dei  trasporti
stradali  del  comitato  dei  trasporti  interni  della   Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto  in  uno  Stato
l'autorizzazione  ad  esercitare  il  ramo   responsabilita'   civile
autoveicoli; 
    qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il  codice
della nautica da diporto; 
    rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo  destinato  a  circolare  sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche' i  rimorchi,  anche  se  non
agganciati ad una motrice. 
 
          Avvertenza: 
 
              Le note qui pubblicate  sono  state  redatte  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione reca: 
              "Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito  fondiamo  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  14  e  16  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.)  concernente  la
          "Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
              "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              "Art.  16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di   legge.
          Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1.  Non  sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti i decreti del Presidente della  Repubblica,
          adottati su deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 
              2. Il Presidente della Corte dei conti,  in  quanto  ne
          faccia richiesta la Presidenza di una delle  Camere,  anche
          su iniziativa delle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          trasmette al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte  in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di  un  decreto  legislativo  adottato   dal   Governo   su
          delegazione delle Camere.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  17  marzo
          1997, n. 63, S.O.) concernente: "Delega al Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa". 
              Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma confluenti  in  un  unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) adeguamento delle procedure alle nuove  tecnologie
          informatiche. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della legge  29  luglio
          2003, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto
          2003, n. 196) concernente gli  "Interventi  in  materia  di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione. - Legge di semplificazione 2001": 
              Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi per  il  riassetto  delle  disposizioni
          vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e  secondo  i
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito  dall'art.  1  della
          presente legge, e nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  adeguamento  della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali; 
                b)  tutela  dei  consumatori  e,  in  generale,   dei
          contraenti piu' deboli, sotto il profilo della  trasparenza
          delle  condizioni  contrattuali,  nonche'  dell'informativa
          preliminare, contestuale e successiva alla conclusione  del
          contratto,  avendo  riguardo  anche  alla  correttezza  dei
          messaggi pubblicitari e del processo  di  liquidazione  dei
          sinistri,  compresi  gli  aspetti   strutturali   di   tale
          servizio; 
                c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le
          imprese    autorizzate     all'esercizio     dell'attivita'
          assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta'  di
          prestazioni di servizi; 
                d) previsione di specifici requisiti di accesso e  di
          esercizio per le societa' di mutua assicurazione  esonerate
          dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per  le
          imprese di riassicurazione; 
                e) garanzia di una corretta gestione  patrimoniale  e
          finanziaria   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
          dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
          appartenenza  ad  un  gruppo  assicurativo,   nonche'   con
          riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative  in
          soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
          e  di  partecipazione   di   questi   ultimi   in   imprese
          assicurative; 
                f)  armonizzazione  della  disciplina  delle  diverse
          figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione  dei
          servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
          intermediari, svolgono questa attivita' nei  confronti  del
          pubblico; 
                g) armonizzazione della disciplina  sull'esercizio  e
          sulla vigilanza delle  imprese  di  assicurazione  e  degli
          intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; 
                h) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla
          luce dei principi generali in materia: 
                  1)  affiancando  alle  ipotesi  di   ricorso   alla
          sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di  imprese
          e  operatori  del  settore,  la  previsione  di  specifiche
          sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi,  nei
          casi  di  abusivo  esercizio  di  attivita'   assicurativa,
          agenziale, mediatizia e peritale  da  parte  di  imprese  e
          soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi  e
          moli ovvero di rifiuto di accesso,  opposto  ai  funzionari
          dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          e di interesse  collettivo  (ISVAP),  agli  uffici  o  alla
          documentazione relativa  alle  anzidette  attivita',  anche
          esercitate  in  via  di  fatto   o,   infine,   di   truffa
          assicurativa; 
                  2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio  da
          parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei  ricorsi
          contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57; 
                i)  riassetto  della  disciplina  dei  rapporti   tra
          l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
          sono assoggettate le imprese di assicurazione.". 
              - La legge 7 agosto  1990,  n.  241  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne  "Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi". 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  luglio  2003,  n.
          174, S.O.) concerne il Codice in materia di protezione  dei
          dati personali". 
              - Il regio decreto 4 gennaio 1925,  n.  63  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1925, n. 35)  concerne
          il "Regolamento per la  esecuzione  del  R.D.L.  29  aprile
          1923, n. 966, concernente l'esercizio  delle  assicurazioni
          private". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio 1959, n.  449  (pubblicato  nel  supplemento  alla
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il "Testo  unico
          delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private". 
              - La legge 24 dicembre 1969, n. 990  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  3  gennaio  1970,   n.   2)   concerne
          l'"Assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti". 
              - Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) concerne
          la   "Modifica    della    disciplina    dell'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti"  ed  e'
          stato convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge
          26  febbraio  1977,  n.  39  (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54). 
              -  Il  decreto-legge  26   settembre   1978,   n.   576
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1978,  n.
          272),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   24
          novembre 1978, n. 738 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          25 novembre 1978, n. 330),  concerne  le  "Agevolazioni  al
          trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese
          di   assicurazione    poste    in    liquidazione    coatta
          amministrativa.". 
              - La legge 7 febbraio 1979,  n.  48  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  febbraio  1979,  n.  49)  concerne
          "L'Istituzione e funzionamento  dell'albo  nazionale  degli
          agenti di assicurazione". 
              - La legge 12 agosto 1982,  n.  576  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto  1982,  n.  229)  concerne  la
          "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni". 
              - La legge 28 novembre 1984, n. 792  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  29  novembre  1984,  n.  329)  concerne
          l'"Istituzione e funzionamento dell'albo dei  mediatori  di
          assicurazione.". 
              - La legge 22 ottobre 1986, n.  742  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1986, n. 259, S.O.)  concerne
          le "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private
          sulla vita". 
              - La legge 11 novembre 1986, n. 772  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1986, n.  274)  concerne  la
          "Disciplina della coassicurazione comunitaria". 
              - La legge 7 agosto  1990,  n.  242  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto  1990,  n.  193)  concerne  la
          "Disciplina    dell'assicurazione    obbligatoria     della
          responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione
          nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e  dei
          natanti immatricolati o registrati in Stati esteri". 
              - La legge 9 gennaio  1991,  n.  20  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio  1991,  n.  18)  concerne  le
          "Integrazioni e modifiche alla legge  12  agosto  1982,  n.
          576, e norme sul controllo delle partecipazioni di  imprese
          o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi". 
              - Il decreto  legislativo  26  novembre  1991,  n.  393
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre  1991,  n.
          291) concerne l'"Attuazione delle direttive n.  84/641/CEE,
          n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia  di  assicurazioni
          di  assistenza  turistica,  crediti  e  cauzioni  e  tutela
          giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
          29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)". 
              -  Il  decreto  legislativo  15  gennaio  1942,  n.  49
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  febbraio  1992,  n.
          27,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della   direttiva   n.
          88/357/CEE  concernente  coordinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari  ed  amministrative  riguardanti
          l'assicurazione diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita  e  alla  fissazione  delle  disposizioni   volte   ad
          agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
          servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE". 
              - La legge 17 febbraio 1992, n. 166  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  febbraio  1992,  n.  48)  concerne
          l'"Istituzione e  funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei
          periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni
          ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla  disciplina
          della legge 24  dicembre  1969,  n.  990,  derivanti  dalla
          circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile
          1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n.
          153)  concerne  "Minimi  di  garanzia  per  l'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1994, n. 385 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
          1994,  n.  141,  S.O.)  concerne  il  "Regolamento  recante
          semplificazione dei procedimenti amministrativi in  materia
          di assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
          competenza del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato". 
              - Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  19  dicembre  1994,  n.   295),
          convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35  (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), concerne
          le "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa  delle
          attivita' produttive nelle zone colpite  dalle  eccezionali
          avversita' atmosferiche e dagli  eventi  alluvionali  nella
          prima decade del mese di novembre 1994". 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   174
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  maggio  1995,  n.
          114,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della  direttiva   n.
          92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita  e
          che modifica le direttive n. 72/267/CEE e n. 90/619/CEE". 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   175
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  maggio  1995,  n.
          114,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della  direttiva   n.
          92/49/CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta  diversa
          dall'assicurazione sulla vita" e che modifica le  direttive
          n. 73/239/CEE e n. 88/357/CEE. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21  giugno  1997,  n.
          143,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della  direttiva   n.
          91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati  delle
          imprese di assicurazione". 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  ottobre  1998,  n.
          253) concerne la "Razionalizzazione delle norme concernenti
          l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private  e
          di interesse collettivo, a norma degli articoli  11,  comma
          1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.   343
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  ottobre  1999,  n.
          234) concerne l'"Attuazione della direttiva n. 95/26/CE  in
          materia di rafforzamento della  vigilanza  prudenziale  nel
          settore assicurativo". 
              - Il decreto-legge 28 marzo  2000,  n.  70  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73), convertito,
          con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 maggio  2000,
          n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo  2000,
          n. 73), concerne "Disposizioni urgenti per il  contenimento
          delle spinte inflazionistiche". 
              - La legge  5  marzo  2001,  n.  57  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  20  marzo  2001,  n.  66)  concerne  le
          "Disposizioni in materia  di  apertura  e  regolazione  dei
          mercati". 
              -  Il  decreto  legislativo  17  aprile  2001,  n.  239
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  giugno  2001,  n.
          144,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della  direttiva   n.
          98/78/CE  relativa  alla  vigilanza   supplementare   sulle
          imprese  di  assicurazione  appartenenti   ad   un   gruppo
          assicurativo". 
              - La legge 12 dicembre 2002, n. 273  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne
          le "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo  sviluppo
          della concorrenza.". 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,   n.   93
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98)
          concerne l'"Attuazione della direttiva  n.  2001/17/CEE  in
          materia di risanamento  e  liquidazione  delle  imprese  di
          assicurazione". 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  190
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  luglio  2003,  n.
          171) concerne l'"Attuazione della direttiva  n.  2000/26/CE
          in materia di assicurazione  della  responsabilita'  civile
          risultante dalla circolazione di autoveicoli, che  modifica
          anche  la  direttiva  n.  73/239/CEE  e  la  direttiva   n.
          88/357/CEE.". 
              - Il  decreto  legislativo  3  novembre  2003,  n.  307
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre  2003,  n.
          266,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della  direttiva   n.
          202/12/CE  e  della  direttiva  2002/13/CE  concernenti  il
          margine di solvibilita'  delle  imprese  di  assicurazione,
          rispettivamente,   sulla   vita   e   nei   rami    diversi
          dall'assicurazione sulla vita". 
              - Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n.  66)
          concerne l'"Esercizio delle opzioni  previste  dall'art.  5
          del regolamento (CE) n. 1606/2002 in  materia  di  principi
          contabili internazionali.". 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  luglio  2005,  n.
          171,  S.O.)  concerne  l'"Attuazione  della  direttiva   n.
          2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
          creditizi, sulle imprese di assicurazione e  sulle  imprese
          di   investimento   appartenenti   ad    un    conglomerato
          finanziario,  nonche'  all'istituto   della   consultazione
          preliminare in tema di assicurazioni". 
              - La direttiva n. 2002/92/CE (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee 15  gennaio  2003,  n.  L
          9/3) concerne l'"Intermediazione assicurativa". 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114
          S.O.) concerne il "Codice della strada". 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  luglio  2003,  n.
          174, S.O.) concerne il "Codice in materia di protezione dei
          dati personali". 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne  la
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa". 
              - L'art. 2351 ultimo comma del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              "Gli strumenti finanziari di cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.". 
              -  Il  regolamento  CE  n.  1606/2002,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  del  19  luglio  2002  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale C.E. 11 settembre 2002, n. L  243)
          concerne    l'"Applicazione    di    principi     contabili
          internazionali"; 
              - La legge 28 luglio 1993,  n.  300  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1993, n. 191,  S.O.)  concerne
          la "Ratifica ed esecuzione  dell'accordo  Spazio  economico
          europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto  ad
          Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di
          detto accordo, con allegato,  firmato  a  Bruxelles  il  17
          marzo 1993". 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  1993,  n.  385
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,  n.
          230, S.O.) concerne il "Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia". 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.  71,
          S.O.)  concerne  il  "Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". 
              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2000, n.  50)
          concerne  le  "Disposizioni  in  materia  di  assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,  della  legge
          17 maggio 1999, n. 144". 
              -  Il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  agosto  2005,  n.
          202, S.O.) concerne il "Codice della nautica da diporto  ed
          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6
          della legge 8 luglio 2003, n. 172".